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Servizi ferroviari conferiti all'Agenzia
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IL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEGLI STANDARD DI QUALITÀ DEL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO FERROVIARIO FRA L’AGENZIA e TRENITALIA
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INTRODUZIONE
aggiornato al 15/05/2009
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Il servizio ferroviario regionale è effettuato da Trenitalia in affidamento diretto. Il Contratto di servizio, che regola questo affidamento, serve a disciplinare uno stato di fatto (il fatto appunto che il servizio è erogato da Trenitalia), eredità del precedente regime monopolistico. Nondimeno il Contratto di Servizio è l’unico strumento per stabilire le obbligazioni di Trenitalia: quanti treni, quando e con quale comfort ed efficienza.
Fino ad oggi si sono succeduti più Contratti:
- un primo contratto per l'anno 2000, tra le FS e lo Stato, prima del trasferimento di competenze e risorse alle Regioni;
- un primo "contratto sperimentale", per l'anno 2001, tra Trenitalia e ciascuna Regione;
- un secondo "contratto transitorio", per gli anni 2002-2003 tra Trenitalia e ciascuna Regione;
- il contratto 2004-2005 fra Trenitalia e la Regione Piemonte, a cui è subentrata l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana per le linee ferroviarie di competenza;
- il contratto 2006-2007 fra Trenitalia e l’Agenzia.
Alla fine del 2007 è iniziata la rinegoziazione del Contratto esistente. Vista l’importanza del tema per i viaggiatori, l’Agenzia ha deciso di pubblicare sul suo sito le varie fasi di questo processo e i relativi documenti, con una particolare attenzione agli standard di qualità.
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GLI STANDARD DI QUALITÀ DEL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO FERROVIARIO FRA L’AGENZIA e TRENITALIA
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GLI STANDARD DI QUALITÀ NEI CONTRATTI DI SERVIZIO 2004-2007
aggiornato al 15/05/2009
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- Nel Contratto di Servizio 2004 erano già previsti dei valori di riferimento in materia di standard di qualità. In realtà l’art 18 del Contratto: Politica della qualità dei servizi mette in evidenza già dal titolo come il concetto di qualità del servizio non sia insito nelle modalità di erogazione del servizio ma piuttosto può costituire un impegno programmatico di Trenitalia. In ogni caso si tratta di impegni futuri di miglioramento, senza previsione alcuna di miglioramento, per la breve durata del Contratto medesimo pari a due anni. In allegato al Contratto si definivano gli standard minimi di servizio il cui mancato raggiungimento determinava delle sanzioni a carico di Trenitalia; tuttavia, concretamente, si potevano monitorare solo i seguenti indici:
- Puntualità: 91% del sistema dei treni in arrivo a destinazione entro cinque minuti.
- Puntualità: 98% del sistema dei treni in arrivo a destinazione entro quindici minuti.
- Puntualità misurata sia sull’intera giornata sia nelle ore di punta.
- Affidabilità del sistema: rapporto fra i treni soppressi a causa di guasti tecnici ai rotabili e il totale dei treni programmati non inferiore al 99,5%.
- Numero di rotabili: rispetto della composizione programmata dei treni ritenuti a rischio di affollamento.
Contestualmente veniva introdotto il principio di sistema premiante per Trenitalia, a scomputo delle sanzioni applicabili, attivabile con il mero superamento degli standard di puntualità.
- Il Contratto di Servizio 2006 modifica sostanzialmente la tipologia del monitoraggio: si passa da indici di sistema al riscontro del singolo treno. Apparentemente la nuova metodologia è stata introdotta per ricercare le situazione critiche, continuative nel tempo, che non potevano emergere considerando il sistema nella sua globalità. Fatta salva l’evidenza di ogni singola criticità, tuttavia l’applicazione di sanzioni viene legata al verificarsi di particolari condizioni, il cui verificarsi è altamente improbabile. In sintesi:
- Puntualità: nel caso in cui in un mese solare un treno registri una percentuale di ritardo ai 15 minuti inferiore al 75%.
- Affidabilità: nel caso in cui uno stesso treno venga soppresso senza sostituzione, ovvero in assenza di un treno successivo entro 20 minuti, per un numero di volte superiore a 3 in un mese solare per cause diverse da “cause esterne alle ferrovie” o per scioperi.
Permane il monitoraggio del numero di rotabili per ciascun treno, evidenziando l’eventuale insufficienza della composizione dei treni rispetto al numero di rotabili necessari al trasporto dei viaggiatori mediamente presenti.
Viene introdotto inoltre il monitoraggio a bordo del funzionamento degli impianti di termoregolazione, delle porte interne ed esterne nonché dei servizi igienici.
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LE FASI DELLA RINEGOZIAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO
aggiornato al 15/05/2009
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- Il 7 novembre 2007 Trenitalia ha comunicato che intendeva imprescindibilmente rinegoziare i contenuti e la struttura del Contrato di Servizio per il 2008, per ricondurlo ad un necessario equilibrio economico che tenga conto dei reali livelli di costo e dell’effettiva qualità attesa del servizio. Nell’occasione Trenitalia ha proposto un “catalogo” articolato in servizi di trasporto e servizi connessi e la variazione dell’unità di misura della produzione: passare cioè dal treno* km alle ore di servizio commerciale. Il primo dicembre 2007, nella riunione fra i vertici FS ed il Coordinamento degli Assessori Regionali ai trasporti, veniva discussa e condivisa in linea generale la nuova impostazione “a catalogo” del Contratto, di fatto determinando l’avvio della rinegoziazione del Contratto esistente.
- Il 5 settembre 2008 nel corso di un incontro propedeutico alla trattativa, l’Agenzia consegnava a Trenitalia il seguente documento: CONTRATTO DI SERVIZIO 2008 criticità del Catalogo, evidenziando le criticità della proposta contrattuale di Trenitalia in termini di scelta del materiale rotabile, tempi di servizio, maggiorazioni per bassa frequentazione e per servizi notturni.
- Successivamente, nella riunione del 16 settembre 2008, l’Agenzia ha consegnato a Trenitalia il seguente secondo documento: CONTRATTO DI SERVIZIO 2008 valutazioni e proposte dell’Agenzia, in cui si entra nel merito di quei contenuti del Contratto che l’Agenzia ritiene imprescindibili, fra i quali gli standard di qualità del servizio offerto.
- Per quanto riguarda la qualità, la Regione e l’Agenzia vorrebbero reintrodurre indici di qualità di sistema con cui misurare le caratteristiche del servizio erogato. Il 5 marzo 2009 è stata inviata quindi a Trenitalia una nota con oggetto: Contratto di Servizio 2009, indicatori di qualità, ove sono stati evidenziati i principali indicatori di qualità che si ritiene utilizzare per la valutazione dell’andamento del servizio.
Nello specifico gli indicatori riguardano:
- il servizio ferroviario;
- il materiale rotabile;
- i servizi ai viaggiatori;
- la gestione dell’infrastruttura.
Non solo, ma si è data a Trenitalia l’opportunità di indicare le unità di misura con cui valutare i propri sistemi, gli obiettivi da raggiungere già nella fase di avvio del nuovo Contratto nonché il trend di crescita della qualità, da prevedere per gli anni di validità del Contratto medesimo. Quindi si è voluta dare a Trenitalia l’occasione di ragionare sul modo migliore per misurare le proprie performance, l’opportunità di raggiungere sin da subito obiettivi concreti e configurare un proprio percorso virtuoso di sviluppo, da realizzare nel corso della durata pluriennale del contratto. In ogni caso i livelli di partenza non possono essere più modesti dei valori attuali. In particolare per la puntualità e per le soppressioni (cosiddetta affidabilità del servizio) (le performance registrate sulle linee ferroviarie dell’Agenzia sono riportate nei report presenti a questo link).
- Per quanto riguarda la durata del prossimo Contratto di Servizio, lo Stato, con la LEGGE 9 aprile 2009 , n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi), ha previsto che, al fine di garantire l’efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati dovranno avere durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili altri sei.
- Ricordiamo inoltre che, con la LEGGE 28 gennaio 2009, n. 2 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", lo Stato aveva già assicurato a Trenitalia la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per i servizi ferroviari di trasporto pubblico.
- Pertanto il combinato disposto delle norme di cui ai due punti precedenti rinvia, di fatto, qualsivoglia possibilità di liberalizzazione del servizio e stabilisce un lungo periodo come validità del prossimo contratto di servizio. Infatti la Regione che eventualmente volesse ricorrere all’appalto dei servizi ferroviari mediante gara ad evidenza pubblica, considerato che resta obbligata ad utilizzare Trenitalia almeno fino all’anno 2015 (6 anni dal 2009), non avrebbe interesse ad esperire le procedure se non in prossimità della scadenza dell’accordo. Riveste quindi notevole importanza stabilire il livello di qualità a cui Trenitalia deve orientarsi.
- Trenitalia ha risposto alla richiesta di cui al precedente punto 4. il 19 marzo 2009, ma, ancora una volta, ha deluso le aspettative degli Enti. Infatti, a riferimento delle opportunità citate al medesimo punto 4., ha prodotto il documento: INDICATORI DI QUALITÀ PROPOSTI DA TRENITALIA.
- In tale documento, certo in virtù della garanzia che lo Stato ha dato alla propria azienda di chiusura del mercato, Trenitalia non produce alcun fattore di rilievo, si arrocca sulla presunta qualità utilizzata come riferimento nel 2007, non propone alcun percorso di miglioramento del servizio se non il classico riferimento ad un rinnovo del parco rotabili, manleva ogni forma di responsabilità sull’efficienza e sull’efficacia delle informazioni e sulla corretta gestione dell’infrastruttura, attribuendo competenza esclusiva ad RFI SpA, nel contempo dimenticando che le due azienda fanno parte dello stesso gruppo.
- Le proposte di Trenitalia possono essere meglio rappresentate nel documento: ANALISI INDICATORI DI QUALITÀ. Secondo l’interpretazione degli Enti, Trenitalia propone di abbassare il valore di riferimento degli standard ogni qualvolta il servizio viene ad essere interessato da criticità: stagione invernale (gelo, neve), alta frequentazione di viaggiatori (treni delle ore di punta), linee a semplice binario (esercizio ferroviario con incroci). Di contro Regione ed Agenzia ravvisano proprio in presenza di tali fattori di criticità la necessità di garantire standard più alti di efficienza.
- Inoltre, a riferimento delle intese già raggiunte con la Regione Campania, il 14 maggio 2009, Trenitalia ha proposto al Piemonte che il montante complessivo per l'erogazione delle penalità previsto nel Contratto di servizio non superi l'1% del valore del corrispettivo, fermo restando che i fatti per i quali siano state disposte detrazioni di corrispettivo non dovranno essere conteggiati ai fini dell'applicazione del sistema delle penalità.
- A questo punto, il 7 aprile 2009, la Regione e l’Agenzia restituiscono a Trenitalia l’elaborato citato al punto precedente, arricchendolo con l’ultima colonna di destra: INDICATORI DI QUALITÀ PROPOSTI DA REGIONE E AMM. Gli enti propongono quindi gli standard di partenza ed i meccanismi di miglioramento del servizio ferroviario e del materiale rotabile, riservandosi ancora di indicare i livelli di riferimento. Nell’elaborazione dell’ultima colonna di destra gli Enti hanno tenuto in considerazione che uno degli aspetti più sgraditi all'utenza sono le soppressioni e, pertanto, sono da trattare in maniera particolarmente severa.
- Allo stato attuale si è in attesa delle prime valutazioni di Trenitalia in merito all’ultima proposta delle Amministrazioni.
- Nel merito dell’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel Contratto di servizio resta da ricordare che il comma 461, dell’articolo 2, della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007), n. 244 fissa delle condizioni ben precise: al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti a prevedere meccanismi di verifica degli standard di qualità da parte delle Associazioni di consumatori. Fra l’altro la norma è già stata recepita dalla Giunta della Regione Piemonte con D.G.R. n. 50 – 8995 del 16 giugno 2008.
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